Alcune categorie di soggetti hanno diritto a percepire sia la pensione di invalidità sia la rendita INAIL. In quali casi le prestazioni possono essere pignorate?
La pensione di inabilità è una prestazione economica riconosciuta a coloro che hanno un’inabilità totale e permanente al lavoro e che si trovano in una situazione economica precaria. Il sussidio spetta ai soggetti che hanno tra i 18 e i 67 anni e che risiedono stabilmente in Italia.
La pensione viene versata per 13 mensilità, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata la domanda. Attualmente, ammonta a 333,33 euro al mese. Per il riconoscimento del beneficio, è necessario rispettare un determinato requisito reddituale, pari a 19.461,12 euro annui.
La rendita diretta per inabilità permanente, invece, rappresenta un indennizzo per la perdita della capacità di lavorare in seguito a infortunio o malattia professionale oppure inabilità permanente compresa tra l’11% e il 100%. Viene pagata dall’INAIL e dura per tutta la vita del beneficiario, a condizione che la percentuale di invalidità non si riduca a meno dell’11% e che la rendita non venga capitalizzata alla fine del periodo revisionale. Ma chi è titolare di pensione di invalidità civile e di rendita INAIL può subire il pignoramento di entrambe le prestazioni? Ecco cosa stabilisce la legge.
La pensione di invalidità civile non può essere pignorata perché rappresenta un sussidio fondamentale per i soggetti che versano in una condizione economica precaria. La rendita INAIL, invece, anche se viene corrisposta a titolo di risarcimento in seguito agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, è pignorabile.
Per i soggetti che percepiscono entrambe le prestazioni, in caso di pignoramento vale quanto stabilito dall’art. 545 del codice di procedura civile. La determinazione della pignorabilità viene compiuta in maniera separata per ogni prestazione.
Di conseguenza, la pensione di invalidità civile, poiché non può essere pignorata, non viene sommata agli altri redditi del contribuente. La rendita INAIL, invece, è pignorabile entro un quinto, a patto che venga rispettato il limite minimo di impignorabilità fissato dalla legge, cioè un importo pari al doppio dell’Assegno sociale (ossia circa 750 euro).
La quota pignorabile della rendita INAIL, dunque, viene calcolata sottraendo dall’importo mensile la parte minima pignorabile e ricavando il quinto sulla differenza. Se è già in atto un procedimento esecutivo, è necessario controllare i dati della trattenuta e verificare che rispettino le regole sulla pignorabilità delle pensioni.
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