Trasferire soldi su un conto cointestato con il partner nasconde dei rischi, perché potrebbe integrare una donazione indiretta.
Molto spesso capita di dover trasferire del denaro su un conto corrente sottoscritto con il proprio coniuge o partner convivente, ad esempio, per compiere delle spese comuni oppure per provvedere al sostentamento dei figli.
Tale operazione, tuttavia, cela delle pericolose insidie, perché potrebbe essere considerata una donazione indiretta, ossia quell’atto di liberalità che, pur compiuto con fini diversi, comporta un arricchimento del donatario.
È stata una parte della giurisprudenza a qualificare i versamenti compiuti su conti cointestati come donazioni indirette, quando ricorrono determinate condizioni. Emblematica è una decisione della Corte di Cassazione, con la quale i giudici hanno stabilito quali sono i criteri per distinguere una donazione indiretta in favore del coniuge o del partner da un semplice bonifico su conto cointestato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la cointestazione di una somma di denaro su un conto corrente bancario è da considerarsi una donazione indiretta nel caso in cui ricorrano i seguenti requisiti:
Quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’articolo 760 del codice civile, è un dato fondamentale per qualificare un atto come donazione. Solo se presente, il bonifico sul conto cointestato è una donazione indiretta.
Per evitare problemi, dunque, il soggetto che effettua l’operazione deve dimostrare che non si tratta di un atto di liberalità, ma che è stato compiuto per ragioni differenti (ad esempio, per proteggere il patrimonio da eventuali creditori oppure per pagare delle spese per i figli).
Di conseguenza, la sola cointestazione del conto corrente o il trasferimento di denaro non bastano per presumere il compimento di una donazione. È, infatti, obbligatorio indagare sulle reali intenzioni del caso concreto, per verificare adeguatamente la volontà di compiere un atto di liberalità.
Ricordiamo, infine, che, a differenza delle donazioni dirette, per quelle indirette non è necessario l’atto pubblico, ma sono sufficienti le azioni che mostrano la realizzazione della liberalità. Per tale ragione, nel caso in cui si compia un bonifico, non bisogna rivolgersi a un notaio e non sono previste né l’imposta di registro né l’imposta sulle donazioni (in realtà, il pagamento di tale tassa non spetta per qualsiasi donazione tra coniugi o tra ascendenti in linea retta di importo fino a un milione di euro).
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