Esiste un modo per tutelarsi dalle offese ricevute tramite social networks e risolvere le liti in maniera celere. Che vantaggi ha?
Con l’avvento della tecnologia può, purtroppo, capitare che sorgano liti tramite chat private, se le conversazioni assumono toni offensivi e diffamatori. WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger e TikTok, infatti, possono diventare strumenti pericolosi.
Per tale motivo, moltissime persone si chiedono se sono state previste apposite procedure per denunciare eventuali condotte lesive dei propri diritti e se esistono degli organismi di conciliazione stragiudiziale alternativi al Tribunale, per evitare cause lunghe e dispendiose in termini economici.
Chiariamo subito, però, che offendere l’interlocutore in una chat privata, in cui è presente la vittima, non costituisce reato di diffamazione. Quest’ultima, infatti, necessita sia dell’assenza dell’offeso sia della presenza di almeno due altre persone, oltre ai due interessati. Di conseguenza, la vittima non potrà sporgere querela. Ma quanto detto non implica automaticamente che la condotta rimanga impunita. Vediamo quale forma di tutela è prevista.
Come abbiamo anticipato, offendere qualcuno privatamente sui social non può essere ritenuto diffamazione. La persona colpita, tuttavia, ha la facoltà di richiedere il risarcimento del danno subito, allegando gli sreenshot della chat.
Tale condotta è qualificabile come ingiuria. Tramite causa civile, il giudice potrà riconoscere il risarcimento, a seconda della gravità dell’offesa, e irrogare una sanzione amministrativa da 200 a 12 mila euro. In alternativa, l’offeso può rivolgersi a un Organismo di mediazione, cioè un soggetto privato, autorizzato dal Ministero, guidato un mediatore tecnico, al fine di raggiungere una conciliazione bonaria tra le parti. Il vantaggio di tale meccanismo consiste nell’equiparazione dell’accordo a una sentenza e, quindi, in caso di mancata applicazione, l’interessato potrà richiedere l’esecuzione forzata.
Il ricorso all’Organismo di mediazione ha un costo, che varia a seconda del valore della lite; se l’esito è positivo, poi, è previsto il versamento di una seconda somma, commisurata al risarcimento accordato.
Per le cause civili relative al risarcimento scaturente da ingiuria, la mediazione è facoltativa. Il Decreto Legislativo n. 28/2010, tuttavia, qualifica tale procedimento come condizione di procedibilità ai fini della presentazione della domanda giudiziale nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, locazioni, contratti assicurativi, bancari e finanziari e responsabilità medica e sanitaria.
Attenzione, questo non significa che per il risarcimento dal danno da ingiuria sia necessario il preventivo tentativo di conciliazione, ma che questo risulti efficace nel cercare un accordo tra le parti ed evitare le lungaggini della causa civile in Tribunale.
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