Il Consiglio di Stato ha rafforzato la tutela dei lavoratori con Legge 104 che hanno diritto alla scelta della sede più vicina al disabile.
La Legge 104 del 1992 prevede una serie di agevolazioni sia per i lavoratori disabili sia per quelli che svolgono il ruolo di caregivers, ossia prestano assistenza a un familiare affetto da disabilità grave.
In particolare, l’articolo 33, comma 5, della suddetta legge riconosce ai lavoratori dipendenti caregivers (pubblici e privati) il diritto alla scelta, quando possibile, della sede di lavoro più vicina all’abitazione del soggetto bisognoso di assistenza. Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha introdotto una tutela aggiuntiva per i lavoratori che intendono beneficiare di tale vantaggio. Analizziamo la decisione nel dettaglio.
Con la sentenza n. 9322 del 20 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito il dovere, da parte del datore di lavoro, di motivare in maniera adeguata il provvedimento di diniego del trasferimento del dipendente pubblico che usufruisce dei vantaggi della Legge 104.
La vicenda riguarda un vigile del fuoco che aveva presentato richiesta di assegnazione temporanea presso una sede più vicina alla propria dimora, al fine di curare la moglie disabile grave. In seguito al respingimento dell’istanza da parte del Ministero dell’Interno, il dipendente aveva deciso di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR di Trieste.
Dopo la sconfitta in primo grado, il lavoratore aveva proposto appello al Consiglio di Stato, sottolineando la mancanza di un effettivo accertamento, da parte del TAR, della conciliabilità del trasferimento temporaneo con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado, evidenziando come sia sempre necessario bilanciare gli interessi del privato con quelli dell’Amministrazione, perché questa forma di trasferimento viene riconosciuta nell’esclusiva tutela del disabile.
Di conseguenza, la richiesta del dipendente può essere accolta nel caso in cui sia disponibile un posto vacante nella sede di destinazione e se non ci siano pregiudizi con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. L’unico limite alla scelta della sede prevista dall’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992 è la presenza di effettive problematiche per l’Amministrazione.
Quest’ultima, tuttavia, ha sempre l’obbligo di sottolineare in maniera “solida e compiuta” le ragioni alla base del diniego. In conclusione, non può fare riferimento solo a generiche necessità organizzative (ad esempio, la carenza di organico), ma deve elencare le reali criticità funzionali derivanti dall’eventuale trasferimento del dipendente.
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