Gli invalidi hanno diritto a un congedo retribuito di 30 giorni anche senza Legge 104. Ecco i requisiti per ottenerlo.
I disabili con Legge 104 hanno diritto a una serie di agevolazioni lavorative, tra cui tre giorni di permesso mensile (frazionabile anche a ore), il congedo biennale e la scelta del luogo di lavoro più vicino alla loro residenza.
Non tutti sanno, però, che esiste un congedo annuale di 30 giorni, totalmente retribuito e che prescinde dal riconoscimento della Legge n. 104/1992 da parte della Commissione INPS. La misura è nota come “congedo per cure” e rappresenta un’agevolazione fondamentale, perché offre il diritto ai lavoratori dipendenti di essere assenti per ragioni legate alla malattia posseduta, continuando a percepire l’ordinaria retribuzione. Ma a quali categorie di soggetti è riservata la misura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Il congedo per cure è un periodo di assenza retribuita dal lavoro, pari a un massimo di 30 giorno all’anno. Spetta ai lavoratori dipendenti che possiedono un’invalidità civile superiore al 50%, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011, anche senza Legge 104.
I 30 giorni possono essere usati solo per sottoporsi a cure prescritte da un medico e necessarie in virtù della patologia posseduta. Il congedo, inoltre, non è riconosciuto in maniera automatica, ma va richiesto al datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha specificato quali sono le corrette modalità di fruizione del beneficio. Innanzitutto, il congedo è fruibile anche in maniera frazionata e non rientra nel cd. periodo di comporto, ossia il periodo massimo di assenza per malattia o infortunio, durante il quale il dipendente non può essere licenziato.
L’indennità che spetta al lavoratore in congedo per cure, inoltre, viene pagata interamente dal datore di lavoro e non dall’Ente previdenziale (ad esempio, l’INPS), per non gravare eccessivamente sulle finanze pubbliche.
Il Ministero ha chiarito anche che l’utilizzo frazionato del congedo può essere valutato come una sola assenza continuativa. In pratica, le varie assenze, se derivanti dalla stessa patologia, possono essere considerate come un solo episodio, per il calcolo dell’indennità spettante, anche se il beneficio viene fruito in giornate differenti.
Questo significa che il trattamento economico verrà commisurato sulla durata totale per periodo di assenza.
In conclusione, il congedo per cure permette di ottenere lo stipendio da parte del datore di lavoro per tutta la durata dell’assenza e le assenze frazionate possono essere ritenuta anche una sola malattia continuativa, se legata alla stessa patologia per la quale si richiede l’agevolazione lavorativa.
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