Multe fino a 8.000 euro per chi non rispetta i nuovi obblighi sugli affitti brevi

Dallo scorso 2 gennaio, è entrata in vigore l’obbligatorietà del CIN per gli affetti brevi. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 500 a 8.000 euro.

Le strutture ricettive e gli immobili utilizzati per gli affitti brevi devono munirsi del cd. CIN, il Codice Identificativo Nazionale, ai sensi dell’art. 13- ter del Decreto Legge n. 145/2023.

CIN
Dal 2 gennaio 2025, è obbligatorio il CIN per gli alberghi e gli affitti brevi (governarelascuola.it)

Si tratta di un adempimento pensato per regolamentare in maniera efficace il settore turistico ed evitare l’evasione fiscale, tramite locazioni in nero, da parte dei gestori e dei proprietari delle strutture. Il Codice va indicato non solo negli annunci pubblicitari delle strutture ma anche all’esterno delle stesse. Vediamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.

CIN per strutture alberghiere e affitti brevi: cosa cambia dal 2 gennaio 2025

Dal 2 gennaio 2025 vige l’obbligo di CIN per tutti i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, i locatori di immobili a uso abitativo destinati a contratti di locazione per finalità turistiche e i locatori di immobili a uso abitativo destinati alle locazioni brevi.

affitti brevi
Per chi non rispetta la normativa del CIN sono previste multe salate (governarelascuola.it)

Il CIN va specificato anche negli annunci pubblicitari delle strutture ricettive e sulle piattaforme digitali come Airbnb. Da quest’anno, inoltre, per mezzo delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio, il CIN dovrà essere indicato anche nella Dichiarazione dei Redditi.

I trasgressori andranno incontro a pesanti sanzioni. Nel dettaglio, la normativa prevede la pena pecuniaria da 800 a 8 mila euro, a seconda della grandezza dell’immobile, per chi non chiede il CIN e la multa da 500 a 5 mila euro per coloro che non espongono il Codice all’esterno della struttura. In caso di violazione, inoltre, è sancita la rimozione immediata dell’annuncio pubblicitario pubblicato.

Viene punita, dunque, non solo la mancata richiesta del Codice Identificativo Nazionale ma anche la mancata esposizione dello stesso in una posizione visibile presso la struttura ricettiva o l’immobile.

Al riguardo, l’articolo 13- ter, comma 6, del Decreto Legge n. 145/2023 precisa che tutti coloro che concedono un immobile a uso abitativo (o una parte di esso) in locazione breve oppure per finalità turistiche devono esporre il CIN all’esterno della struttura in cui è situato l’appartamento.

Come si richiede il CIN?

La richiesta del Codice Identificativo Nazionale va effettuata attraverso il sito del Ministero del Turismo, accedendo alla piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive). Basta cliccare su “Ottieni CIN” ed effettuare l’accesso tramite SPID; dopo aver selezionato la struttura di interesse, vanno inserite tutte le informazioni richieste, tra cui il numero di piazzole, posti letto e camere.

Al termine della procedura, verrà inviata un’email al richiedente con l’assegnazione del CIN, in formato PDF scaricabile.

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