Spesso si lampeggiano i conducenti in prossimità di autovelox e posti di blocco. Occhio alle conseguenze, in alcuni casi si rischia anche la reclusione.
Una delle abitudini più diffuse tra gli automobilisti è quella di lampeggiare con i fari abbaglianti gli altri conducenti, in caso di autovelox o posti di blocco.
In realtà, in pochi sanno che questa azione può causare una serie di pericoli e mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Avvisare chi guida circa la possibilità di essere sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine contribuisce a sminuire l’obiettivo degli stessi controlli. Gli automobilisti impauriti, infatti, potrebbero cambiare strada o ridurre improvvisamente la velocità, nel caso di autovelox.
Ma quali sanzioni rischiano i conducenti che segnalano lampeggiando le altre vetture? In alcuni casi, la condotta potrebbe anche integrare un vero e proprio reato.
Gli automobilisti che lampeggiano per avvertire circa la presenza di autovelox o posti di blocco possono subire l’irrogazione di una sanzione compresa tra 42 e 173 euro, ai sensi dell’articolo 153 del Codice della Strada.
L’articolo 45, invece, prevede la multa da 802 a 3.212 euro e la confisca del bene usato per l’avvertimento, per coloro che producono, vendono o usano dispositivi per localizzare o segnalare gli autovelox. Allo stesso modo, è punito anche l’uso del clacson o di altri strumenti di segnalazione acustica, con la sanzione da 42 a 173 euro.
In pratica, se si segnalano posti di blocco e autovelox si rischia sempre una multa, indipendentemente dalla modalità in cui ciò avviene. Tali condotte, inoltre, potrebbero comportare anche un pericolo per la circolazione, inducendo gli automobilisti a distrarsi, e un grave danno per l’intera comunità, come nel caso di favoreggiamento di reati gravi o latitanze.
Lampeggiare gli altri automobilisti per avvisarli di un posto di blocco o un autovelox può anche integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, per il quale l’articolo 340 del codice penale sancisce la reclusione fino a 1 anno.
Affinché si realizzi la fattispecie di reato, tuttavia, devono sussistere specifici requisiti. Per la giurisprudenza maggioritaria, non si può parlare di reato nel caso in cui l’avvertimento coinvolga un numero ridotto di persone. Ad esempio, è penalmente rilevante la condotta di coloro che creano appositi gruppi Whatsapp o Telegram, perché in questo caso potrebbe esserci un’interruzione di pubblico servizio. Negli altri casi, invece, restano attive le sole sanzioni pecuniarie.
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