Molte persone si chiedono se i nuovi test antidroga salivari possano essere effettuati anche a chi gira in bici.
Lo scopo primario delle norme del Codice della Strada è la tutela di automobilisti, pedoni e ciclisti. Al fine di preservare la pubblica incolumità, è severamente vietata la guida per coloro che hanno assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Poiché non viene fatta una distinzione tra mezzi o motore (come auto e moto) e mezzi non a motore (come le biciclette), anche i ciclisti sono obbligati a rispettare tale divieto, a prescindere dalla circostanza che guidino una bici tradizionale oppure una elettrica o a pedalata assistita.
Anche la giurisprudenza ha più volte sancito la possibilità di irrogare sanzioni amministrative o penali nei confronti dei ciclisti in stato di ebbrezza o che hanno assunto droghe. Ma quando possono essere effettuati i test salivari introdotti dal nuovo Codice della Strada e cosa rischiano i trasgressori?
Test antidroga anche per i ciclisti: sono davvero ammessi?
I ciclisti possono essere sempre e anche senza motivo sottoposti a test antidroga tramite il cd. precursore, un dispositivo portatile che consente alle Forze dell’ordine di effettuare una prima analisi.
I test salivari, invece, possono essere compiuti soltanto se il test precursore è positivo oppure c’è un oggettivo motivo di ritenere che il ciclista abbia assunto sostanze stupefacenti, come nel caso di incidenti stradali oppure di comportamenti sospetti (ad esempio, continui sbandamenti).
Nel caso in cui anche il test salivare risulti positivo, l’interessato viene sottoposto al controllo dei liquidi biologici, in ospedale o in una struttura privata convenzionata. Questa tipologia di analisi permette di ottenere risultati molto accurati e, dunque, di stabilire se effettivamente sono state assunte droghe.
I ciclisti non possono rifiutarsi di sottoporsi ai test antidroga e il diniego integra una fattispecie di reato, punibile con le stesse sanzioni stabilite per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Sanzioni per positività ai test
Le sanzioni in caso di positività al test antidroga sono quelle elencate nell’articolo 187 del Codice della Strada. Nel dettaglio:
- l’ammenda da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 6 mila euro;
- l’arresto da 6 mesi a 1 anno;
- la sospensione della patente di guida (se il ciclista la possiede) da 1 a 2 anni;
- la revoca della patente e il divieto di conseguirla fino a un massimo di 3 anni.
La bicicletta (tradizionale, elettrica o a pedalata assistita), infine, può essere sottoposta a fermo amministrativo.