I periodi di assenza dal lavoro per malattia e infortunio incidono sul calcolo dell’assegno pensionistico? Ecco la verità.
Durante i periodi in cui i lavoratori non prestano attività lavorativa per infortunio o malattia, hanno diritto al versamento dei cd. contributi figurativi. Anche tali assenze, dunque, verranno conteggiate ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell’assegno pensionistico spettante.
Per i periodi di malattia per i quali viene versata la relativa indennità al lavoratore dipendente, l’accredito dei contributi figurativi è automatico dal 2013. Nei casi in cui, invece, non è prevista alcuna indennità, l’interessato dovrà presentare domanda all’INPS, inviando la certificazione medica e tutta la documentazione attestante la malattia o il ricovero.
Per alcuni strumenti di anticipo pensionistico, tuttavia, esistono dei paletti, ossia dei limiti di contribuzione effettiva. Vediamo, dunque, quali sono le ipotesi in cui i contributi figurativi per malattia e infortunio non sono validi.
I lavoratori dipendenti possono usufruire dell’accredito dei contributi figurativi durante i periodi di malattia e infortunio se possiedono i seguenti requisiti:
A partire dal 1° gennaio 2012, il limite massimo di contributi figurativi per malattia o infortunio è pari a 22 mesi (ossia 96 settimane), durante tutta la carriera professionale. Esiste, tuttavia, un’eccezione a tale soglia, per tutti coloro che vengono colpiti dall’incapacità lavorativa permanente, in seguito a un infortunio sul lavoro. In tali circostanze, i contributi figurativi possono essere versati per un periodo superiore a quello stabilito soltanto se il dipendente provvede alla rinuncia della pensione di inabilità.
Fino a poco tempo fa, per accedere alla pensione anticipata ordinaria (quella che prescinde dall’età anagrafica e che prevede il possesso di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne) era previsto un minimo di 35 anni di contribuzione effettiva. Non era, dunque, possibile conteggiare i versamenti figurativi legati alla malattia o all’infortunio.
Di recente, però, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche per la pensione anticipata ordinaria è possibile conteggiare tali periodi di assenza dal lavoro.
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